I benefici consistono essenzialmente in:
La legge di bilancio 2019 ( legge n.145 del 30 dicembre 2018 ) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale ( dall'Irpef e dall'Ires ) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio è prorogata al 31 dicembre 2021 come da precedente legge di bilancio.
Le percentuali di detrazione variano a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui è stato effettuato. Le detrazioni sono ripartite in 10 rate annuali di pari importo importo ed entro un limite massimo di detrazione in relazione al tipo di intervento.
Gli interventi ammessi all'agevolazione fiscale sono:
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, che quelli per le prestazioni professionali, necessarie tanto per la realizzazione degli interventi agevolabili quanto per acquisire tutta la documentazione necessaria richiesta per fruire del beneficio.
I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come indicato di seguito:
Per quanto rigurada i lavori in condiminio, bisogna fare riferimento a regole differenti in riferimento agli importi di detrazione Irpef riconosciuti.
a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio: detrazione del 70% - limite massimo di 40.000 euro per il numero di unità immobiliari;
b) stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva: detrazione del 75% - limite massimo di 40.000 euro per il numero di unità immobiliari;
c) stessi interventi di cui al punto a) o b) e contestuale intervento che comporti la riduzione di una classe di rischio sismico: detrazione dell'80% - limite massimo di 136.000 euro per il numero di unità immobiliari;
d) stess interventi di cui al punto a) o b) e contestuale intervento che comporti la riduzione di due classi di rischio sismico: detrazione dell'85% - limite massimo di 136.000 euro per il numero di unità immobiliari.
Per gli interventi che consentono di coseguire più elevati indici di prestazione energetica è possibile usufruire di una detrazione del 70% o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi limitatamente alla abitazione privata.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti e dotati di impianto di riscaldamento. La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, nonché dal pagamento dell’ICI, ove dovuta.
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.
Per ottenere le agevolazioni fiscali sulle spese sostenute, a pena di decadenza dal beneficio, è necessario acquisire i seguenti documenti:
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciate da tecnici abilitati (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari).
L’asseverazione, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, nonché nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituita da una certificazione dei produttori.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'ENEA la seguente documentazione:
Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati, comprese le fatture e le ricevute fiscali.
La Fibrac S.p.A. non assume alcuna responsabilità circa la reale rispondenza di quanto sopra riportato alle attuali disposizioni normative che possono differire in tutto o in parte dalle indicazioni qui fornite. Quanto riportato è infatti da intendersi a puro titolo di prima informazione sulle opportunità che le Autorità competenti offrono al Cittadino ed agli Operatori Economici per poter migliorare il rendimento energetico dei propri immobili beneficiando di agevolazioni fiscali.